“[…] la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt.
17 e 40, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c. c., comma 3, di cui costituisce una specifica
declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in
stretta adesione al dato normativo […]
Cass. civ., Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 30425
– in Guida al Diritto, 45, 2022, pag. 113.