“[…] ai fini della validità del contratto, si prescinde dal profilo della conformità o della difformità della
costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale aspetto esula
dal perimetro della nullità […]
Cass. civ., Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15587
in Giurisprudenza italiana, 12, 2022, pag. 2626, con commento di Cristiano Cicero, Sull’irrilevanza
della regolarità urbanistica sostanziale dell’immobile.