“[…] E’ vero che l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c. secondo cui un’accettazione non conforme
alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre, anche quando le modifiche richieste in sede di
accettazione siano di valore secondario […]. Tuttavia, nella specie, l’accettazione non aveva operato
alcuna modifica della proposta, che non conteneva l’indicazione della categoria energetica. E’ chiaro
che il proponente, sottoscrivendo la proposta lasciando in bianco l’indicazione della categoria […]
Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2022, n. 14857
– in Guida al diritto, 39, 2022, pag. 93.