1. La stazione appaltante può provvedere alla modifica dei contratti durante il periodo della loro
efficacia, allorché sopravvengano esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni
oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, la variante contrattuale è ammessa
al ricorrere dei seguenti presupposti:
– la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
– la mancata alterazione della natura generale del contratto;
– l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale.
La variante non deve, però, sostanziarsi in una modificazione radicale del contratto, con conseguente
alterazione della natura generale del contratto e connessa elusione della disciplina del codice degli
appalti.
2. Quando la decisione della stazione appaltante di intervenire sulle modalità esecutive della
prestazione sia stata assunta nella fase precedente alla stipulazione del contratto, opera la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, afferendo la controversia alla fase esecutiva.
Ai fini della giurisdizione, non assumono valore dirimente la data di adozione della delibera
impugnata o la asserita natura paritetica e non autoritativa dell’atto.
Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 11 luglio 2023, n. 6797, in Urbanistica e Appalti, n. 2/2024, pag. 233: “Le modifiche dei contratti pubblici prima della loro stipulazione nell’ottica eurounitaria” di A. Di Mario