1. L’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce intermediario
qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli
intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
L’art. 105 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 definisce il subappalto alla stregua di un
contratto, con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto ed avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro.
L’art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto ferma la definizione del contratto
di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto
che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio
imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue.
In coerenza con quanto previsto per alcune figure contrattuali nell’ambito del diritto civile, elemento
imprescindibile del subappalto è costituito dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante.
(Nella fattispecie in esame, inerente un appalto di smaltimento/recupero finale dei rifiuti presso
impianti terzi autorizzati, la sezione considera diversi elementi probatori ai fini dell’integrazione di
un subappalto).
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Dentenza del 11/12/2023, n. 10675 in Urbanistica e appalti, n. 2/2024, pag. 209, “Subappalto e subcontratto con prestazioni accessorie” di M. Giovannelli