“[…] Occorre partire dalla ratio del principio di invarianza, di cui all’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50
del 2016.
Come noto, la disposizione è volta a garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire
che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di
anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume
senz’altro anomala […]
Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3438
in Il Foro amm., 5, 2022, pag. 621 e ss.