Rassegna

CONTRATTI: Corte di Cassazione – Sezione Prima – Ordinanza 27 giugno 2023, n. 18277. 1. -Contratti -Contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento -Obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio -Sussistenza -Ragioni.

1. Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, per insegnamento di questa Corte, è
senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale
(Cass. 3863/2004); tale contratto si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della
prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e
quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio;
ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al
fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di
parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve
e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista;
è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di
parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore
l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo;
conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa
l’obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021);
stante la ricostruzione del contenuto dell’offerta di parcheggio, un’eventuale deroga al principio
generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti,
elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte
unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno
dell’area di parcheggio;
difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore
del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della
conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o
meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio (Cass. n.
31979/2019).
al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del
contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra
di accesso (Cass. 28232/2005) ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già
concluso.

Corte di Cassazione – Sezione Prima – Ordinanza 27 giugno 2023, n. 18277

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