“[…] le tabelle millesimali possono essere rivedute o modificate solo in caso di notevole alterazione del
rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. E, del resto, anche la recente
riforma del condominio, attuata con la L. n. 220 del 2012, ha riservato la modifica delle tabelle
millesimali alle ipotesi in cui, a causa delle mutate condizioni di una parte dell’edificio, sia alterato per
più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino […]
Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1896
in Guida al Diritto, 20, 2023, pag. 94