“[…] La realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell’area sovrastante il
fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio Va disciplinata alla stregua dell’art.
1127 c.c..
Ai fini dell’art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è, infatti, costituita dalla
realizzazione di nuove costruzioni nell’area sovrastante il fabbricato, per cui l’originaria altezza
dell’edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale
delimitante le nuove fabbriche
CONDOMINIO: Realizzazione di nuove opere nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano – Disciplina – Art. 1127 cod. civ. – Sopraelevazione – Nozione.
21
Ago