“[…] la posizione dei condomini a fronte delle obbligazioni contratte nell’interesse del condominio
vanno ricostruite non in termini di solidarietà, ma di parziarietà, sicchè il debito non si imputa al
singolo condomino per intero ma pro quota, nelle proporzioni stabilite dall’art. 1123 c.c. […].
L’esclusione della solidarietà […]
Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2022, n. 26981
– in Guida al Diritto, 4, 2023, pag. 77