1. L’applicazione dell’art. 1125 c.c., relativo alla ripartizione delle spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti,
riguarda solo le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei
condomini; qualora il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova
applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha
cagionati.
2. È nulla la delibera dell’assemblea che disattenda i criteri legali di ripartizione delle spese (o quelli
convenzionali ex art. 1123 comma 1 c.c.), suddividendo le spese necessarie per un intervento di
manutenzione o conservazione provvedendo ad accertare la responsabilità spettante al condominio
stesso o a singoli condomini per i danni causati; gli eventuali obblighi risarcitori nei rapporti fra
condominio e singoli partecipanti devono essere verificati in sede giudiziale.
3. In tema di condominio, ove si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà
esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di
proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal
pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e,
pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale, competente a deliberare sugli
interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione
assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o
ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva. (Cassa con rinvio, Corte d’appello Messina,
18/09/2017).
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 18/04/2024) 17/06/2024, n. 16760, in Guida al Diritto n. 35, 21 settembre 2024, pag. 59.