Concorsi pubblici

CONCORSI PUBBLICI: Prove – Fissazione – Termine che deve intercorrere tra la ricezione della comunicazione di fissazione della prova e la data di svolgimento della prova – Art. 6, d.p.r. n. 487/1994 – Funzione – Natura – Violazione – Conseguenze.

[…] il termine che, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, deve intercorrere tra la ricezione
della comunicazione di fissazione della prova e la data della prova medesima (quindici giorni per
gli scritti e venti giorni per l’orale), non ha la funzione di assegnare al candidato più tempo per il
completamento della preparazione, bensì quella di preavvertirlo con congruo anticipo della data di
svolgimento degli esami, affinché vi possa partecipare […]

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