1. Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio,
considerato che tale istituto non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un
evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale
principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più
importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle
procedure. Nella medesima ottica, si è precisato che nelle procedure comparative e di massa,
caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio,
previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale
parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al
singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale
della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale
negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di
cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli,
di presentare documenti.
2. In definitiva, in presenza di una previsione chiara del bando e della inosservanza di questa da parte
di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par
condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini.
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Roma, Sezione Quinta bis, Sentenza 03 giugno 2024, n. 11268 in Norme e Tributi Plus Diritto del 19/06/2024 di P.A. Palumbo