1. Insuscettibile di condivisione figura, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
formulata dalla difesa del G.O.M. e del controinteressato secondo in graduatoria, secondo cui la
ricorrente avrebbe accettato, tra le altre, anche la clausola del bando inerente alle modalità di
convocazione alle prove d’esame, prestandovi acquiescenza. Ed infatti, l’aver accettato, in sede di
domanda di partecipazione, “senza riserve [di] tutte le condizioni … contenute nel bando”, non
equivale ad acquiescenza all’impiego di modalità di convocazione diverse da quelle
complessivamente desumibili dal combinato disposto di cui agli articoli 8 della lex specialis e 7 del
d.P.R.483/97.
2. Parimenti fuori bersaglio appare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del
controinteressato vincitore, dovendo, invero, ritenersi pacifica l’inoperatività, nel caso in esame,
della c.d. ‘prova di resistenza’, già sul piano logico non configurabile ogni qualvolta il candidato
pretermesso dalla procedura concorsuale ambisca alla riedizione della stessa (cfr. TAR Lazio,
Roma, sez. III, 26.4.2022, n. 4993). […]
TAR Calabria -Reggio Calabria, Sentenza 6 novembre 2023, n. 819