Rassegna

CONCORSI PUBBLICI: 1.-Concorsi pubblici –Bando – Modalità di presentazione della domanda- Contestazione in sede giurisdizionale -Onere di immediata impugnazione -Insussistenza. 2.-Concorsi pubblici –Bando -Modalità di presentazione della domanda-Sindacabilità in sede giurisdizionale -Sussistenza. 3.-Concorsi pubblici –Bando -Onere di presentazione della domanda sia in via telematica che in formato cartaceo a pena di esclusione-Illegittimità -Ragioni.

1. La clausola impugnata, infatti, reca delle modalità di presentazione della domanda. In particolare
impone a pena di esclusione l’ulteriore invio della domanda di partecipazione già presentata per via
telematica.
Orbene tale clausola, che si risolve in un mero aggravamento procedimentale a carico dei
partecipanti al concorso, non rientra nella tipologia delle clausole immediatamente lesive come
individuata dalla giurisprudenza (C.S. a.p. 26 aprile 2018 n. 4). In particolare non impone oneri
manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della
procedura concorsuale, né regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o
addirittura impossibile.
2. Con la seconda eccezione si sostiene l’insindacabilità delle scelte dell’ente di inserire o meno
clausole nel bando di concorso.
Anche tale eccezione deve essere respinta.
L’insindacabilità si arresta di fronte al rispetto delle norme di legge e al criterio di ragionevolezza.
Inoltre la clausola in questione non attiene ai requisiti di partecipazione o alle prove di concorso,
dove la discrezionalità dell’ente si manifesta in maniera più ampia, ma alla mera presentazione della
domanda, dove prevalgono esigenze di speditezza e semplificazione. […]

TAR Liguria, Sezione Seconda, Sentenza 27 ottobre 2023, n. 885

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