Rassegna

CONCORSI PUBBLICI: 1. -Concorsi pubblici -Bando -Clausola che dispone un numero di posti a concorso inferiore per le donne rispetto al numero di posti messi a concorso per gli uomini -Impugnazione unitamente al decreto di approvazione della graduatoria -Ammissibilità -Ragioni. 2. -Concorsi pubblici -Bando -Clausola che dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, commi 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 95 del 2017 e della allegata tabella 37, un numero di posti a concorso inferiore per le donne rispetto al numero di posti messi a concorso per gli uomini -Questione di costituzionalità -Rilevanza e non manifesta infondatezza -Ragioni.

1. Va rilevato che il bando di concorso ed il decreto ministeriale 2 ottobre 2017 sono stati impugnati
quali atti presupposti, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria nella quale le
ricorrenti non risultano utilmente collocate.
La lesione dell’interesse legittimo e l’interesse concreto e attuale delle ricorrenti all’impugnazione è
riconducibile all’atto conclusivo del concorso, cosicché correttamente il termine di impugnazione,
anche per gli atti presupposti, decorre dalla conoscenza della graduatoria finale.
Né potrebbe ritenersi che l’onere di impugnazione per le ricorrenti risalga al momento della
conoscenza del bando di concorso argomentando sulla base della considerazione che il bando
prevede per l’aliquota b) un numero di posti a concorso inferiore per le donne rispetto al numero di
posti messi a concorso per gli uomini.
L’onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della
contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostativi all’ammissione
dell’interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata
solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione può essere
valutata unicamente all’esito della procedura, ove negativo per l’interessato (Consiglio di Stato, sez.
II, 8 aprile 2022, n. 2634; sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1266; T.A.R. per il Lazio, sez. V, 4 aprile
2022, n. 3861).
Nella fattispecie, la clausola che determina il numero dei posti messi a concorso per il ruolo
femminile degli ispettori non preclude alle ricorrenti la partecipazione, ma ne condiziona in modo
non prevedibile ex ante l’esito di un’eventuale collocamento in graduatoria non utile alla nomina.
Ove le stesse ricorrenti fossero, viceversa, risultate tra le vincitrici, in relazione al numero dei posti
messi a concorso per il ruolo femminile, non vi sarebbe stato interesse personale all’impugnazione. […]

Consiglio di Sato – Sezione Prima – Parere 8 novembre 2023, n. 1449

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