1. La dichiarazione formale dello “stato di emergenza” da parte del Consiglio dei Ministri
(espressamente richiesta dall’art. 47, l. n. 234 del 2012), che necessita di uno specifico procedimento
di approvazione delineato dall’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, atto necessario e
imprescindibile per potere riconoscere la totalità degli aiuti pubblici per eventi calamitosi, non è
surrogabile dalla diversa dichiarazione dello “stato di crisi” da parte del presidente della regione, né
può desumersi implicitamente dalla normativa applicabile.
2. L’art. 47, comma 1, lett. a), l. 234 del 2012, secondo cui per poter attribuire la totalità degli aiuti
pubblici per eventi calamitosi è necessario che il carattere di calamità naturale dell’evento sia
riconosciuto dal Consiglio dei ministri attraverso una delibera dichiarativa dello stato di emergenza,
non si pone in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con
l’art. 50 del regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che riconosce, in applicazione degli artt. 107
e 108 del TFUE, a determinate condizioni, la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati
a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, limitandosi a richiedere che “le autorità
pubbliche competenti” abbiano “riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale
dell’evento”. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 7 maggio 2024, n. 4112