1. “[…] l’art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., stabilisce che «[l]a competenza territoriale relativa al
provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti
presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui
impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza» […]
Tar Sicilia – Palermo, Sez. III, ord. 12 settembre 2022, n. 2553
– in Guida al diritto, 38, 2022, pag. 70