“[…] l’Adunanza Plenaria formula i seguenti principi di diritto sulle questioni ad essa deferite ai
sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.:
(i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7,
comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad
assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla
commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci […]
Cons. Stato, Ad. Plen., 14 aprile 2022, n. 5
– in Guida al diritto, 17, 2022, pag. 88 e ss., con commento di Davide Ponte, Prescrizione e rivendita medicinali, incompatibilità che qui ha rilevanza;
– in Giurisprudenza italiana, 6, 2022, pag. 1323 e ss., con commento a cura di Claudio Contessa, Gestione di farmacie in forma societaria e regime delle incompatibilità;
– in Il Foro it., 12, 2022, pag. 630 e ss., con commento di Chiara Guardamagna, Società di capitali e assistenza farmaceutica. Il regime delle incompatibilità dopo i superamento del modello personalistico.