1. E’ legittima la disciplina, del tutto a sé stante, dettata per un’unica via di Napoli, ossia via San
Gregorio Armeno, nella quale è vietata l’apertura di qualsiasi nuova attività che non sia quella di
produzione e vendita di prodotti legati all’arte presepiale (con specifica richiesta di iscrizione all’albo
artigiani nella specifica sezione): il Comune, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha
evidentemente ritenuto che via San Gregorio Armeno dovesse essere, non solo di fatto, ma anche
normativamente, un unicum.
2. Tale specifica disciplina si pone come eccezione del tutto ragionevole e armoniosa nel contesto di
una disciplina che risulta, allo stato, del tutto coerente, logica e finalizzata alla tutela di plurimi valori
tutelati dalla Costituzione: la tutela dei beni culturali e la tutela delle iniziative imprenditoriali.
TAR Campania, -Napoli, Sezione Terza, Sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817