Beni culturali

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI:  1. Beni culturali, paesaggistici e ambientali –Autorizzazione paesaggistica -Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica – Volumi tecnici – Esclusione. 2. Beni culturali, paesaggistici e ambientali -Autorizzazione paesaggistica – Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica – Ipotesi – Tassatività – Volumi interrati – Esclusione.

1. Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano
determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente
realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso
interrato o meno. (1).
2. Premesso che sono tassative, e quindi di stretta interpretazione, le fattispecie di accertamento
postumo di compatibilità paesaggistica – in quanto istituto eccezionale che deve sempre essere
rivolto alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto
paesaggistico – la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o
interrati dal calcolo della volumetria edificabile (che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari
e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio), non può essere invocata al fine di ampliare la
portata applicativa della lettera della norma di cui all’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce
esclusivamente ai “lavori, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, senza
ulteriore specificazione e distinzione. (2).

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 17 febbraio 2025, n. 1260.

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