1. “[…] il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici
nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile.
Ne discende che l’esegesi delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente
e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi
accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori […]”
Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836