Beni culturali

BENI CULTURALI: 1. Tutela del patrimonio culturale – Dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di un immobile – Apposizione del vincolo – Valutazione complessa tecnico – specialistica (c.d. discrezionalità tecnica) dell’amministrazione – Sindacabilità giurisdizionale – Possibilità: soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza, travisamento di fatti e illogicità. 2. Tutela del patrimonio culturale – Sindacato giurisdizionale in tema di esercizio di discrezionalità tecnica – Modalità: si estende al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall’amministrazione – Effetti: è ammessa la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. 3. Tutela del patrimoni culturale – Apprezzamento dell’amministrazione ai fini dell’imposizione di scelte di vincolo – Presupposto: valutazione di riflessioni di natura artistica, storica e filosofica, strettamente collegata al contesto culturale e territoriale di riferimento- Valutazione dei tecnici del settore – Necessità – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Sussistenza.

1. In linea generale, le valutazioni di un interesse culturale particolarmente importante di un
immobile, che siano tali da giustificare l’apposizione del vincolo e del conseguente regime ex art. 10,
comma, D.Lgs. n. 42 del 2004, rappresentano l’esplicazione di un potere di apprezzamento tecnico,
proprio dell’amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della funzione di tutela del patrimonio;
tali valutazioni possono essere sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi
aspetti di incongruenza, travisamento di fatti e illogicità (1).
2. In generale, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici e specialistici
dell’amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter
logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento
applicativo.
Va evidenziato, in tale ottica, che il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela
giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica di un
autorità dotata di competenze specialistiche, non può essere limitato ad un sindacato meramente
estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche
appartenenti alla medesima scienza applicata dall’amministrazione, sulla attendibilità, coerenza e
correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del
potere. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo
seguito dall’amministrazione (2).
3. Il potere ministeriale di vincolo richiede, quale presupposto, una valutazione basata non sulle
acquisizioni delle scienze esatte, bensì su riflessioni di natura artistica, storica e filosofica, spesso
strettamente legate al contesto culturale e territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua
evoluzione, anche solo per il notorio dato che trattasi di materie soggette a continuo studio e ricerca,
nel perseguimento di analoghi interessi pubblici culturali, di istruzione e di crescita individuale e
collettiva; in tale ottica non a caso lo stesso art. 9 della Costituzione afferma che lo Stato tutela lo
“sviluppo” della cultura, da intendersi in termini quindi ampi, quale evoluzione in sé oltre che nei
singoli. L’esigenza di oggettività e uniformità di valutazione dei tecnici del settore (storici dell’arte,
antropologi, architetti, ecc.) non può non risentire del predetto limite di sindacato.
(1) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VI, 25/03/2022, n. 2181.
(2) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza, 07 febbraio 2024, n. 1245

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