L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita
di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e
alla demografia, senza che l’autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo
di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti:
– siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione
della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati;
– siano tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati;
– si applichino anche all’installazione di distributori automatici di tabacco; e
– applicati, se del caso, con il criterio relativo all’interesse del servizio, rispettino il principio di
proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e
accessibilità.
Corte di giustizia UE, sezione I, 17 ottobre 2024, C-16/23, FA.RO. di YK & C. Sas contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.