“[…] Occorre partire dalla norma applicabile alla specie, integrata dall’art. 4 del d.l. n. 121 del
2002, di cui si deduce in ricorso la violazione, il quale descrive l’iter procedimentale da seguire
per l’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su
cui si possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico […].
[…] il menzionato articolo fa riferimento alle autostrade e alle strade extraurbane principali nelle
quali si possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 131