“[…] E’, infatti, del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera
valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con
un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di
cittadino italiano […].
Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2021, n. 5679
– in Giurisprudenza italiana, 10, 2021, pag. 2051 e ss., con nota a cura di Claudio Contessa,
Contiguità al radicalismo islamico e diniego della cittadinanza italiana