“[…] la società ricorrente non è in possesso dei requisiti oggettivi […] richiesti dal Regolamento
comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.C.C. n. 35/2010 (artt. 5; 16,
comma 5, punto 2; e 17, comma 2, lett. a), i quali dispongono che l’attività deve essere svolta nel
rispetto della destinazione d’uso […]
Tar Lazio – Roma, Sez. II Ter, 12 aprile 2022, n. 4393
– in Guida al diritto, 18, 2022, pag. 27.