1. “[…] si disputa della facoltà, di cui all’art. 7, comma 1, l. 21 febbraio 1990, n. 36 […] che così dispone: «Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d’armi senza la licenza […] oltre che alle persone contemplate dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 […] ai magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico […]
Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062
– in Il Foro Italiano, 4, 2021, pag. 193 e ss., con nota di A. Palmieri.