1. L’appello deve trovare accoglimento, essendo fondate le censure con le quali gli appellanti
deducono che la mancata impugnazione dell’atto di indizione della gara per l’assegnazione della
struttura sia preclusiva all’accertamento del diritto alla proroga ex lege dell’originaria concessione.
La giurisprudenza amministrativa include tra le ipotesi di contestazione immediata del bando di
gara, cui deve essere ricondotta quella oggetto del presente giudizio, l’ipotesi del titolare di una
posizione contrattuale con l’amministrazione, che ha indetto la nuova gara, incompatibile con la
gara stessa. Di fronte alla scelta di affidare il contratto mediante una procedura ad evidenza
pubblica viene, infatti, immediatamente pregiudicato l’interesse ad una proroga del precedente
rapporto, per cui il relativo titolare è posto di fronte all’alternativa di partecipare alla nuova gara o
impugnare quest’ultima (Cons. Stato 2020/2019, cfr. anche Cons. St. n. 11519/2022).
Deve osservarsi che è a seguito del primo atto della procedura competitiva che si è concretizzata la
lesione dell’interesse fatto valere nel presente giudizio dall’Associazione Centro Tennis
all’accertamento della proroga legale dell’originaria concessione.
In altri termini, in tale momento si è manifestata una situazione del tutto incompatibile con il diritto
alla proroga legale dell’originaria concessione, sicché la ricorrente in primo grado doveva
impugnare immediatamente tale atto, in quanto chiaramente ed inequivocabilmente volto a stipulare
una nuova concessione, non compatibile con la proroga legale di quella in corso.
Pertanto, USSA aveva l’obbligo di gravare tempestivamente la lettera d’invito e la mancata
impugnazione della stessa comporta l’impossibilità di far valere, successivamente all’esito della
procedura di gara, la proroga legale della precedente concessione.
2. Tale conclusione non si pone in contrasto con il riconoscimento legislativo del diritto di proroga,
idoneo ad integrare automaticamente (cfr. art. 1374 c.c.), senza l’intermediazione di alcun potere
amministrativo, il rapporto concessorio in essere sotto il profilo della durata, dal momento che,
trattandosi di un diritto – introdotto eccezionalmente “allo scopo di consentire il riequilibrio
economico-finanziario delle associazioni stesse” – che afferisce sulla situazione patrimoniale
dell’Associazione, oltretutto già sorto e pienamente efficace in conseguenza del descritto fenomeno
etero-integrativo, deve ritenersi che l’avente diritto, nell’esercizio della sua libertà contrattuale,
possa liberamente rinunciarvi.
Consiglio di Stato -Sezione Sesta – Sentenza 14 marzo 2023, n. 2644, in Giurisprudenza Italiana n. 10/2023, pag. 2173, “Il rapporto tra proroga ex lege di una concessione e affidamento mediante gara”, a cura di A. Angeletti e M. Protto