“[…] Il ricorso all’algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero
anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non
può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento
amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento,
sull’obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione
algoritmica […]
Tar Campania – Napoli, Sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003
– in Guida al diritto, 46, 2022, pag. 90 e ss., con commento di Davide Ponte, Serve conoscenza e
comprensione della decisione “automatizzata”.