“[…] Se è vero […] che l’omissione dell’onere di notifica non determina nullità dell’atto
applicativo delle penali, non può parimenti revocarsi in dubbio che l’omissione si riverbera sul
piano della legittimità dell’impugnato provvedimento, determinandone l’annullabilità.
Fondatamente, invero, la ricorrente invoca il disposto dell’art. 21 bis della l. 7.8.1990, n. 241 sulla
efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III, 26 marzo 2022, n. 3425
– in Guida al Diritto, 14, 2022, pag. 88 e ss., con commento di Gaetana Natale, Clausola penale “conoscibile” per una giusta tutela preventiva.