1. “[…] Le modifiche introdotte dalla novella inducono sicuramente ad una riflessione
sull’orientamento della giurisprudenza che ha sempre inteso legittimare la p.a. a svolgere, in sede di
adozione del provvedimento e del suo compendio motivazionale, una valutazione complessiva delle
osservazioni del privato e a precisare ulteriormente le proprie posizioni giuridiche, con il limite della
riconducibilità di queste ulteriori argomentazioni nello «schema» delineato dalla
comunicazione ex art. 10 bis […]
Cons. Stato, Sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158