“[…] un diverso trattamento giuridico di una fattispecie analoga non può comunque essere
invocato per estendere in proprio favore posizioni illegittime precedentemente riconosciute
dall’Amministrazione […]
Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4722
– in Il Foro amm., 6, 2022, pag. 806.