“[…] l’Amministrazione comunale con l’adozione del gravato provvedimento […] ha violato la
previsione di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, posto che il contestato intervento in autotutela
individua l’interesse pubblico all’annullamento nella semplice esigenza di ripristinare la legalità
violata […].
Pertanto, che detta motivazione è insufficiente, in quanto la P.A. ha omesso illegittimamente di
precisare – come richiesto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990 – la sussistenza di un interesse
pubblico attuale e concreto all’annullamento in autotutela (la disposizione in commento fa
riferimento […]
Tar Puglia – Bari, Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 1826