“[…] i caratteri che distinguono gli atti cc.dd. di conferma propria, quindi autonomamente
impugnabili, dagli atti meramente confermativi, privi di autonoma portata lesiva, la giurisprudenza
è pacifica nel ravvisare il tratto caratterizzante «nella circostanza che l’atto successivo sia stato
adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi
che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui
adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione […]
Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8509