1. La nullità prevista dall’art. 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49 (c.d. legge sull’equo compenso)
anche se rilevabile d’ufficio opera solo a vantaggio del professionista, contraente debole,
connotandosi pertanto come nullità di protezione; la stessa, pertanto, non può essere fatta valere da
terzi competitori in una procedura ad evidenza pubblica che sono privi di legittimazione a ricorrere.
2. Nel vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non sussiste alcuna antinomia tra la
disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull’equo compenso, di cui alla legge
21 aprile 2023, n. 49, in quanto la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica
pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata
tra corrispettivo equo e proporzionato, posto a base di gara, ai fini dell’individuazione dell’importo
dell’affidamento ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, e minimum inderogabile,
evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della
prestazione dedotta nell’affidamento. Pertanto, non sussiste un valore fisso e inderogabile
dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura e ingegneria.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 27 gennaio 2025, n. 594.