1. L’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso
del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove
quest’ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determino il rischio di non ottenere il
miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una
procedura di affidamento. (Nella specie: la stazione appaltante, addivenendo alla propria decisione di
aggiudicare l’appalto in favore delle due società controinteressate sulla base di una valutazione che si
è fondata sul maggior ribasso praticato dalla stessa, ha disatteso ogni potenziale verifica in ordine ai
presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere).
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, sezione terza, sentenza 7 febbraio 2024, n. 478 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 890: “Principio della fiducia ed estensione del giudice amministrativo” di A. Ripepi