1. “[…] la modifica soggettiva invocata dalla ricorrente non è avvenuta per far fronte ad “esigenze organizzative del raggruppamento”, previste dal comma 19 dell’art. 48 cit., sicchè il mutamento nella composizione del raggruppamento […]
– in Guida al Diritto, 2, 2022, pag. 100 e ss., con commento di Davide Ponte, Con la modifica dei raggruppamenti stop alla prosecuzione della gara;
– in Il Foro amministrativo, 12, 2021, pag. 2326.
Tar Lazio – Roma, Sez. II, 7 dicembre 2021, n. 13120