“[…] la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto intervenuto a
molta distanza (quasi 4 mesi) dall’accertamento ispettivo, in violazione della circolare n. 1733 del
3 novembre 2006, dell’art. 1 della legge n. 241/20 e dell’art. 97 della Costituzione, in assenza,
peraltro, di indicazioni o giustificazioni in ordine al lungo lasso di tempo trascorso fino
all’adozione del provvedimento medesimo […]
Tar Lazio – Roma, Sez. IV, 2 novembre 2022, n. 14326