1. La questione, con specifico riferimento ai c.a.m., è stata già affrontata da questa Sezione nella
sentenza n. 2795/2023, che ha applicato alla specifica materia dedotta i princìpi sanciti dalla sentenza
dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018, nel senso dell’insussistenza di un onere di immediata impugnazione
delle clausole che si assumono lesive per violazione della disciplina in materia di criteri ambientali
minimi. Il Collegio ritiene di confermare in proposito la conclusione già espressa nella citata sentenza
n. 2795/2023, condividendo gli argomenti posti a fondamento della stessa.
Non si ravvisano, in particolare, ragioni per addivenire – come sollecitato – ad una rimeditazione di
tale orientamento, posto che proprio i criteri sanciti dalla ricordata sentenza n. 4/2018 dell’Adunanza
Plenaria, correttamente applicati dalla richiamata sentenza alla specifica fattispecie oggetto di
giudizio, impediscono di addivenire ad un diverso esito interpretativo.
In alcun modo, infatti, l’illegittimità dei criteri ambientali minimi influisce sulla formulazione
dell’offerta: non solo in termini di impossibilità assoluta, ma neppure in termini di condizionamento
relativo. (1)
2. Sul punto è sufficiente richiamare, la sentenza di questa Sezione n. 8773/2022, dal momento che
in simile fattispecie l’interesse strumentale alla riedizione della gara per illegittimità della lex specialis
prescinde da una sorta di prova di resistenza parametrato all’esito della riedizione stessa: “Una volta
chiarita l’ammissibilità del gravame rivolto contro un’aggiudicazione viziata dal mancato inserimento
dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, la conseguenza dell’accoglimento di tale censura è
la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in
questione.(….). In realtà, come già chiarito, è pacifico che in un caso del genere rilevi (e sia
sufficiente) l’interesse “strumentale” alla riedizione della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V,
n. 972/2021, cit., con richiami di giurisprudenza). Dal che la fondatezza anche del motivo di appello
che deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il
ricorso di primo grado per mancata dimostrazione della prova di resistenza”.
3. Nel rapporto fra legge e discrezionalità amministrativa, dall’insieme delle prescrizioni normative
relative ai criteri ambientali minimi risulta che la sostenibilità ambientale delle scelte negoziali
dell’amministrazione pone un problema di rispetto di canoni normativamente stabiliti, più che di
esercizio di discrezionalità propriamente intesa.
4. La nozione di risultato “anche alla luce del significato ad essa attribuito dal sopravvenuto D.Lgs.
n. 36 del 2023, (…) non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità
della prestazione”; (…) Se si considera tale, fondamentale quadro, la “migliore offerta” è dunque
quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi
richiesti”.
5. L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata
ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe
realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto
successivamente all’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad
integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato
giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della
giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali
insindacabili” (in senso analogo, successivamente, anche la sentenza della IV Sezione di questo
Consiglio di Stato, n. 3985/2024).
(1) Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1300 del 2024.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza, 27 maggio 2024, n. 4701, in Urbanistica e appalti, novembre- dicembre, 2024, n. 6, p.764, con commento di Alessandro Enrico Basilico “Le funzioni della contrattazione pubblica e il ruolo del giudice amministrativo alla luce dell’obbligo di rispettare i c.a.m.”