“[…] Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi,
nelle gare pubbliche, quanto alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui
singoli elementi di valutazione costituisce adeguata e sufficiente motivazione […]
Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113