“[…] Occorre premettere che la […] s.r.l. non ha proposto motivi di gravame dal cui accoglimento
possa scaturire l’annullamento radicale della procedura e la ripetizione della stessa, avendo
piuttosto fatto valere come unico interesse in giudizio quello all’aggiudicazione, coltivato mediante
censure volte a rilevare l’illegittimità dell’ammissione alla procedura delle prime due ditte in
graduatoria […]
Tar Sicilia – Catania, Sez. III, 8 novembre 2022, n. 2878