“[…] la sola doglianza di parte ricorrente deduce la violazione, nel progetto aggiudicatario, della
normativa emergenziale sanitaria in ordine al distanziamento tra i candidati ammessi alle prove
scritte/tecniche concorsuali;
[…] tale doglianza non è suffragata da sufficiente principio di prova, neanche sotto il profilo
indiziario, sia nella considerazione che la distanza è misurabile tra le persone e non tra le
postazioni di lavoro […]
Tar Lombardia – Milano, Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 2707