1. “[…] alle stazioni appaltanti è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei
requisiti di capacità professionale e tecnica (per quel che rileva ai fini del presente giudizio),
ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia
correlata a circostanze giustificate, risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito e
non sia sproporzionata […]
Tar Lazio – Roma, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628