“[…] la perdita dei requisiti che non potrebbe essere recuperata attraverso dichiarazioni postume
della medesima società di attestazione laddove quest’ultima afferma, nella richiamata nota del 30
giugno 2021, che la stessa impresa sarebbe “rimasta in possesso, senza soluzione di continuità, dei
requisiti d’ordine speciale”. Si vedano sul punto le conclusioni di questa stessa sezione […]
secondo cui: “In disparte la possibilità di surrogare l’attestazione SOA con dichiarazioni
provenienti dallo stesso organismo di attestazione, quel che l’appellante propone è di riconoscere
effetti retroattivi […]
Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 434