“[…] L’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “divenuta efficace
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata
dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto […]
Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 254