Appalti

APPALTI: Esecuzione dell’opera appaltata – Mancato rispetto della concessione edilizia – Difformità totale o parziale – Conseguenze: totale difformità / nullità del contratto.

Allorché l’appalto abbia ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione
edilizia (ora permesso di costruire), occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e le ipotesi di
difformità parziale. Nel caso di totale difformità, che si verifica ove l’edificio realizzato sia
radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella
posta in essere in assenza di concessione, con la conseguente nullità del detto contratto per illiceità
dell’oggetto e violazione di norme imperative. Nel caso, invece, di parziale difformità, che ricorre
quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, all’esito di una comparazione unitaria
e sintetica fra l’organismo programmato e quello realizzato, secondo una valutazione complessiva e
non parcellizzata delle singole difformità, tale nullità non sussiste.

Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2024, n. 26828, in Guida al Diritto, n. 45, 30 novembre 2024, pag. 91.

vedi il documento