“[…] La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi […]
Tar Sardegna – Cagliari, Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 75
– in Studium Iuris, 10, 2021, pag. 1254, con commento di Fabio Pavanini, E’ indispensabile una valutazione discrezionale delle informazioni false o fuorvianti da parte della stazione appaltante per escludere il partecipante dalla gara.