“[…] la scelta se ammettere o meno l’offerta di prodotti originari di Paesi terzi in misura superiore
alla soglia del 50% deve essere orientata alla tutela dell’interesse della stessa stazione appaltante
ad approvvigionarsi dei prodotti corrispondenti alle proprie esigenze e alla tutela del corretto
funzionamento del mercato dell’Unione, non alla soddisfazione dell’interesse degli operatori
economici che hanno deciso di delocalizzare la produzione in Paesi terzi” […].
Tar Sicilia – Catania, Sez. III, 28 settembre 2023, n. 2809