“[…] il Comune ha fallito l’onere motivazionale su di esso incombente, non avendo dimostrato che il mercato non avrebbe consentito
Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 23 marzo 2021, n. 281
– in Studium iuris, 7-8, 2021, pag. 967 e ss., con commento di Fabio Pavanini, Illegittimo l’affidamento del servizio in house in assenza di rigorosa motivazione della propria scelta da parte dell’ente affidante.